Libertaria - Sassari Viva


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statuto

Statuto dell’associazione “LibertAria - Sassari Viva”



Art. 1. - E' costituita in Sassari l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata
“LibertAria Sassari Viva”, con durata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.
La sede dell’associazione è in Sassari, via Frigaglia n° 14/A.

Art. 2. – Scopo dell'Associazione
“LibertAria Sassari Viva” è, nel rispetto delle leggi vigenti, promuovere ogni tipo di attività culturale, politica, ricreativa, sociale tendente ad ampliare gli spazi di libertà e di autonomia degli individui, dello spirito critico e delle conoscenze di ciascuno, della capacità di organizzare il proprio tempo secondo le inclinazioni e i significati che ognuno intenda dare alla propria vita.
L’associazione
“LibertAria Sassari Viva” informa i propri metodi alle idee liberali, ai principi della nonviolenza e allo spirito laico e razionalista, nel pieno rispetto del credo e dell’etica individuale.
Nelle proprie manifestazioni l’associazione si propone come attrice sociale e politica locale e promotrice di dibattito e di confronto pubblico su temi di interesse collettivo di natura etica, politica, sociale, culturale ed economica che abbiano un evidente riflesso nella realtà presso cui opera.
L’associazione può promuovere movimenti, comitati e gruppi anche con altra sigla distintiva, miranti a realizzare gli scopi in ambiti volta per volta determinabili.
Essa può cooperare con tutte le organizzazioni e le istituzioni, pubbliche o private, anche non necessariamente aventi scopi analoghi, per il perseguimento dei propri obiettivi.
A tal fine l’Associazione può organizzare, incontri, convegni, dibattiti; stampare, distribuire e porre in vendita libri e pubblicazioni; produrre, acquistare, distribuire, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora; organizzare od offrire il patrocinio a gare, incontri e tornei sportivi; elaborare, proporre e gestire progetti di integrazione sociale a favore di fasce specifiche di cittadinanza; elaborare, divulgare e supportare proposte tese all’incremento delle libertà individuali ed al rispetto della dignità umana e in generale esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

Art. 3. - L'Associazione
“LibertAria Sassari Viva” per il raggiungimento dei suoi fini può altresì promuovere:

  • attività di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
  • gestione di radio, televisioni o altri mezzi di comunicazione di massa;
  • attività editoriale: pubblicazione e gestione di prodotti multimediali, di siti internet, di pubblicazioni di atti di convegni, di mostre, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  • attività commerciali coerenti con gli scopi associativi.


Art. 4. – All’Associazione
“LibertAria Sassari Viva” possono iscriversi tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci si distinguono in:

  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale o economico, alla costituzione dell’Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.
All'atto della costituzione la quota associativa per il primo anno è stabilita in € 25,00 (venticinque/00).

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci ordinari, dal Consiglio direttivo, il quale può insindacabilmente ammettere il nuovo socio entro un mese dalla domanda ovvero respingere la sua domanda entro il termine indicato, senza obbligo di motivare le proprie decisioni.
I soci sono iscritti a cura del Consiglio Direttivo in un Libro dei soci nel quale sono annotate le loro generalità, la data di ammissione e di eventuali esclusione, le quote versate a qualunque titolo all'asociazione. Detto Libro è visionabile a richiesta dei soci.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, sospensione, espulsione dall’Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci hanno diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa, decade automaticamente da socio.

Art. 8. - Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • attività marginali di carattere commerciale comprese eventuali sponsorizzazioni.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei revisori.


Art.. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci in regola con i versamenti delle quote, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia richiesta da almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide se è presente la maggioranza dei soci e deliberano validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide anche se non è presente la maggioranza dei soci, ma deliberano sempre con la maggioranza dei presenti.
La convocazione è effettuata con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e mediante convocazione epistolare, telefonica o telematica.
Non è consentito il voto per delega.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori;
  • approva il bilancio consuntivo;
  • approva i regolamenti interni.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da cinque a undici membri stabilito dall'assemblea al momento della loro elezioni, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica due anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione
“LibertAria Sassari Viva” e comprende al suo interno, oltre che un presidente, anche un vicepresidente, un segretario, un tesoriere, oltre che da un numero variabile di consiglieri, eletti, con le funzioni specifiche, dall’assemblea ordinaria.
Esso è convocato:

  • dal presidente;
  • dalla maggioranza dei componenti;
  • da richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari;
  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo annuale;
  • stabilire gli importi delle quote annuali dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
L'assenza ingiustificata di un membro del Consiglio direttivo a tre riunioni dell'organo è causa di decadenza.
In caso di votazioni in parità, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 15. – Il presidente dell’associazione è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.
Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. E’ investito dei più ampi poteri di controllo della gestione dell’Associazione, in particolare del bilancio.

Art. 17. – Il patrimonio residuo dell’associazione in seguito a scioglimento deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite e durano due anni.
Ai soci compete, se richiesto, solo il rimborso delle spese vive regolarmente documentate.

Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.


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